Lo statuto
DENOMINAZIONE
Art. 1
É costituita una Associazione avente la denominazione: “ISOLA CAPOJALE”.
SEDE
Art. 2
La Associazione ha sede in Cagnano Varano e potrà stabilire anche altrove uffici o recapiti.
DURATA
Art. 3
La durata dell’Associazione è illimitata.
OGGETTO
Art. 4
L’Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro, svolgendo attività di promozione ed utilità sociale. Essa ha lo scopo di tutelare gli interessi e di assistere gli abitanti, gli imprenditori, i possessori ed i proprietari di immobili, nonché i turisti non occasionali delle frazioni di Capojale e Isola Varano del territorio del comune di Cagnano Varano. Svolge la sua attività per tale scopo, anche tramite l’edizione di pubblicazioni e periodici. L’Associazione, infatti, persegue anche finalità di carattere educativo e formativo, di promozione culturale, sociale e civile, di recupero della cultura locale, di tutela ambientale e di promozione di una migliore qualità della vita nelle aree turistico-rurali di Capojale e Isola Varano, vincolate allo sviluppo del territorio locale e alla sua valorizzazione e promozione anche nei confronti dell’esterno.
In particolare l’Associazione si propone di:
- difendere la peculiarità della struttura urbana delle dette frazioni, salvaguardare la fauna e la flora del suo territorio con tutte le iniziative attive adeguate impedendo il degrado ambientale;
- promuovere ad attuare lo sviluppo delle frazioni, facilitando tutte le iniziative atte a coordinare armonicamente le iniziative dei turisti, dei residenti, dei proprietari e dei possessori, fornendo anche indicazioni comportamentali ed organizzative;
- promuovere la realizzazione di adeguate infrastrutture che permettano il miglioramento della qualità della vita nelle frazioni curandone la compatibilità con fa peculiarità dei luoghi;
- collaborare con altre Associazioni, Enti ed Autorità ai fini di coordinare l’opera nel quadro delle iniziative ai vari livelli del decentramento amministrativo;
- progettare, promuovere, garantire il riassetto dell’arredo urbano delle frazioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e vie, il recupero delle parti urbane di maggior rilievo storico e paesaggistico;
- rappresentare presso gli Organi di Governo e le Autorità costituite gli interessi degli Associati per I’attribuzione definitiva dei beni immobili;
- promuovere manifestazioni culturali e scientifiche nelle località di Capojale e Isola e raccogliere le informazioni, i documenti atti a ricostruire la storia delle località;
- effettuare la mediazione conciliatrice fra i soci in caso di contrasti di interessi;
- espletare ogni altro compito che ad essa sia direttamente affidato in base ai deliberati sociali.
L’Associazione potrà svolgere attività a carattere economico-imprenditoriale solamente se strumentali al raggiungimento dell’oggetto sopra determinato e solo per il tempo strettamente necessario. Potrà quindi anche essere concessionaria di opere pubbliche, subappaltare tali opere, assumere beni in comodato o in concessione, espletare attività di servizio nei confronti degli associati. É esclusa, tuttavia, qualsiasi ripartizione degli utili fra i membri dell’associazione e a qualsiasi titolo.
L’Associazione potrà, altresì, esperire ogni tipo di attività lecita per lo sviluppo di qualsiasi iniziativa utile allo scopo, anche concedendo la propria collaborazione tecnico e scientifica ad enti pubblici e privati.
Potrà svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-monumentale ed ambientale.
Promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed enogastronomiche, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti.
Sviluppare l’ospitalità e l’educazione turistica d’ambiente; stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera.
Preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (interessanti il turismo) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità.
Curare l’informazione e l’accoglienza dei turisti, anche con l’apertura di appositi uffici.
Promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e dal volontariato a favore della popolazione cagnanese delle dette località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all’educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all’eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici).
SOCI
Art. 5
Possono far parte dell’associazione tutti i residenti nelle frazioni di Capojale e Isola, i nativi di tale Iocalità, i proprietari ed i detentori a qualsiasi titolo di immobili, gli imprenditori, i turisti non occasionali e tutti coloro che hanno a cuore la tutela, la conservazione e la rivalutazione di Capojale e Isola Varano.
Art. 6
Sono costituite in relazione all’elettorato attivo e passivo le seguenti categorie di soci:
- residenti - coloro che abbiano stabile residenza nelle località di Capojale e Isola e non possano essere inseriti in altre categorie di soci;
- proprietari immobiliari - coloro che siano intestatari o cointestatari di unità immobiliari nell’ambito delle frazioni;
- detentori a qualsiasi titolo di unità immobiliari nell’ambito delle frazioni;
- imprenditori - coloro che svolgano una attività economica imprenditoriale, anche stagionale nelle frazioni;
- turisti - coloro i quali siano turisti non occasionali. La non occasionalità è determinata dalla presenza per almeno due anni consecutivi; sono inseriti in questa categoria tutti coloro che pur essendo cointestatari di una proprietà immobiliare e non residenti abbiano altro cointestatario inserito nelle categorie di cui ai punti b) ed e) del presente articolo;
- nativi - coloro che sono nati nelle località;
- onorari - tutti coloro ai quali venga conferita tale qualità dal consiglio direttivo secondo quanto previsto dal successivo articolo e ai soci fondatori che per un qualsiasi motivo perdano i requisiti di associabilità. Per soci fondatori si intendono tutti coloro che avranno aderito alla associazione entro i primi tre mesi dalla sua fondazione;
- liberi - coloro che per qualsiasi motivo abbiano a cuore la tutela, la conservazione e la rivalutazione di Capojale e Isola Varano.
Possono essere soci solo coloro i quali avranno raggiunto la maggiore età.
L’associazione potrà costituire, con apposito regolamento approvato dall’assemblea e proposto dal consiglio direttivo o da almeno 10 soci, una sezione giovanile quale potranno aderire figli o parenti minorenni dei soci; il regolamento prevede, qualora deliberato, le modalità di passaggio dalla sezione giovanile al ruolo di socio al momento del raggiungimento della maggiore età.
Art. 7
Per essere ammessi a far parte dell’Associazione gli interessati devono presentare apposita domanda di adesione sottoscritta, per presentazione da almeno due soci, da sottoporsi all’esame insindacabile del Consiglio Direttivo, correlata dal pagamento della quota associativa per I’anno in corso. In caso di richiesta da parte anche di un solo membro del consiglio si delibererà sulle domande di ammissione con votazione segreta.
Per essere ammessi la votazione deve riportare i voti favorevoli di almeno la metà più uno dei membri effettivi del Consiglio Direttivo.
Contro le decisioni del Consiglio Direttivo il richiedente non potrà ricorrere. Il richiedente non ammesso potrà riproporre la domanda di riadesione dopo un anno dalla delibera negativa del Consiglio.
Il Consiglio potrà, in ogni caso, richiedere al richiedente documentazione comprovante i requisiti di associabilità.
Nel caso in cui la domanda venga rigettata per una seconda volta, l’aspirante socio potrà ricorrere al collegio dei probiviri il quale potrà procedere a riformare la decisione del consiglio.
Il consiglio sarà obbligato ad applicare la nuova decisione.
Art. 8
La qualità di socio si perde per:
- dimissioni;
- per espulsione;
- per il venir meno dei requisiti di associabilità;
- per morte.
Art. 9
Le dimissioni possono essere presentate dal socio in qualunque periodo.
Il socio dimissionario resta tuttavia vincolato al versamento dei contributi dovuti per I’esercizio in corso.
Qualora le dimissioni vengano presentate oltre il 30 marzo, l’Associato sarà tenuto a corrispondere i contributi dovuti anche per I’esercizio seguente.
Art. 10
Il socio può essere espulso dall’associazione quando:
- a) si renda indegno ovvero compia atti in palese contrasto can i fini e gli indirizzi dell’associazione;
- b) non adempia a deliberazioni dell’assemblea, anche se dissenziente;
- c) non provveda al versamento dei contributi associativi.
Nel caso di cui al punto a) I’espulsione è deliberata dal consiglio con la maggioranza di cui all’art. comma 2 e deve essere comunicata al socio espulso per iscritto. La comunicazione deve contenere la motivazione del provvedimento e contro di esso I’espulso può ricorrere al collegio dei probiviri i quali dovranno deliberare in merito entro 60 giorni dal ricevimento della opposizione dell’espulso. Il collegio dei probiviri potrà riformare la decisione del consiglio ed il consiglio sarà obbligato ad applicare la decisione riformata.
Nei casi di cui ai punti b) e c) il consiglio dovrà sollecitare per iscritto il socio ad adempiere dando allo stesso un congruo termine che, in ogni caso non potrà essere superiore ai sessanta giorni. Nel caso permanga I’inadempienza si potrà procedere alla espulsione secondo le modalità di cui al comma precedente.
Le delibere di espulsione dovranno essere comunicate a cura del Presidente, a tutti i soci.
Art. 11
Il Consiglio direttivo può di propria iniziativa conferire la qualità di socio onorario a personalità della cultura, della scienza, dello sport o dell’imprenditoria o a quant’altri abbia acquisito benemerenze ampiamente riconosciute nell’ambito della propria attività. I soci onorari faranno parte del Comitato d’Onore. La delibera di conferimento della qualità di socio onorario dovrà avvenire con voto unanime. La qualità di socio onorario si può perdere per indegnità e con voto della maggioranza dell’assemblea. II Comitato d’Onore avrà ruolo di garante morale dell’attività dell’associazione e potrà, quando lo ritenga opportuno, appellarsi all’assemblea con mozioni o messaggi.
Art. 12
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
Tutti i soci maggiorenni possono essere eletti negli organismi dirigenti. Vi è, però, incompatibilità tra cariche nell’ associazione e cariche amministrative esecutive del comune e di altri anti di gestione territoriale.
ASSEMBLEA ORDINARIA
Art. 13
L’assemblea ordinaria è l’organo massimo dell’associazione e si convoca in via ordinaria e straordinaria.
L’assemblea ordinaria si convoca una volta all’anno e cioè entro il 30 Agosto per:
- a) approvazione dell’attività svolta nel precedente esercizio e del bilancio consuntivo;
- b) approvazione del piano di attività e del budget preventivo;
- e) determinazione delle quote sociali;
- d) elezione del consiglio direttivo;
- d) trattazione degli oggetti posti all’ordine del giorno.
L’Assemblea può adottare deliberazioni su qualsiasi materia di competenza dell’Associazione e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i soci.
L’assemblea ordinaria può essere convocata in via straordinaria per deliberazione del consiglio direttivo quando eventi di particolare rilevanza lo rendano opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno 1/5 degli associati indicando I’ordine del giorno da discutere oppure il collegio dei Probiviri od il Comitato d’Onore. La convocazione voluta dai soci deve aver luogo entro il 30° giorno dalla data di richiesta. Quella su richiesta dei Probiviri o del Comitato d’Onore nei tempi e nei modi dagli stessi richiesti.
Art. 14
L’assemblea è convocata dal presidente mediante avviso scritto che dovrà pervenire agli associati almeno 30 giorni prima dell’adunanza anche con consegna a mani proprie o di persona convivente.
L’avviso di convocazione dovrà contenere la data, il luogo e l’ora della riunione nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno. Ogni argomento dovrà essere correlato da una esauriente esposizione scritta che permetta al socio che non potrà fisicamente presenziare all’assemblea
di esprimere il proprio parere ed il proprio voto sull’argomento anche per iscritto.
Ogni socio potrà conferire delega ad altro socio. Ogni socio potrà essere portatore di una singola delega.
Il presidente presiederà I’assemblea procedendo alla verifica delle presenze. Verranno conteggiati i presenti di persona, le presenze per delega, le presenze per espressione di voto per iscritto.
L’assemblea in prima convocazione sarà valida con la presenza di persona, per delega o con espressione per iscritto di voto della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione, almeno un giorno dopo la prima convocazione, con qualsiasi numero di presenti.
L’assemblea procederà alla nomina di un segretario che procederà alla verbalizzazione della seduta.
Il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e contenente I’elenco dei presenti in proprio o per delega o per espressione scritta di voto sarà messo a disposizione di tutti i soci che potranno estrarne copia fotostatica in qualsiasi momento.
Hanno diritto di voto solamente i soci in regola coi pagamenti delle quote associative. I soci onorari potranno intervenire all’assemblea senza diritto di voto.
Le deliberazioni relative all’ordinaria amministrazione sono prese a maggioranza dei soci presenti.
L’assemblea potrà emanare regolamenti, ordinanze e direttive.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Art. 15
Le modifiche statutarie saranno deliberate con assemblea straordinaria convocata secondo le modalità di cui al precedente art. 14. Le deliberazioni saranno valide se assunte in prima convocazione con il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la deliberazione favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Il presidente ed il segretario provvederanno al deposito del verbale presso un Notaio.
QUOTE ASSOCIATIVE
Art. 16
Le quote associative verranno deliberate annualmente dall’assemblea su proposta del consiglio direttivo in base alle esigenze scaturenti dal bilancio preventivo.
Il bilancio preventivo dovrà essere presentato all’ assemblea sociale ordinaria contestualmente alla presentazione del bilancio consuntivo per l’esercizio sociale concluso.
Le quote sono uguali per tutte le categorie di soci, ed ogni quota darà diritto ad un voto.
In caso di adesione all’associazione nel corso del primo trimestre dell’anno sociale sarà dovuta la quota intera. Se I’adesione avverrà nel secondo trimestre verrà calcolato il rateo del contributo in corrispondenza dei mesi mancanti al termine dell’anno sociale.
In caso di morosità nel pagamento della quota sociale da parte di membri degli organi associativi, si avrà ipso iure la decadenza immediata dalla carica ricoperta.
La quota associativa è intrasmissibile a terzi sa non a causa di morte e non è rivalutabile.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 17
Il consiglio direttivo è costituito da undici membri tutti con diritto di voto, eletti ogni due anni dall’assemblea tra i soci con diritto di voto.
In seno al Consiglio direttivo vengono eletti un Presidente ed un vice Presidente.
II consiglio direttivo:
- a) da esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e attua le direttive dell’Associazione;
- b) delibera su tutte le materie concernenti l’ordinamento ed il funzionamento dell’Associazione, valendosi di un ufficio di segreteria da istituirsi anche non in Cagnano Varano;
- e) nomina il personale per il disbrigo delle pratiche amministrative ed eventuali assistenti tecnici e consulenti;
- d) provvede su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell’Assemblea.
Il Consiglio si consulta di regola sei volte l’anno e tutte le volte che il Presidente o il vice Presidente lo ritengano necessario. Verrà convocato una volta formalmente prima dell’assemblea. Le consultazioni potranno essere telefoniche o per iscritto e dovrà essere redatta per ciascuna di esse un sintetico verbale che inviato a tutti i consiglieri dovrà essere dagli stessi approvato formalmente.
II consiglio direttivo dovrà redigere una relazione dell’attività svolta da sottoporre alla assemblea ordinaria.
Art. 18
Se nel corso dell’esercizio venga a mancare un consigliere esso sarà sostituito dal consiglio mediante nomina libera tra uno qualsiasi dei soci e rimarrà in carica sino alla assemblea annuale ordinaria.
IL PRESIDENTE
Art. 19
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, ne ha la firma che può delegare. II Presidente provvede alla esecuzione dei deliberati dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e si sostituisce ad essi nei casi di urgenza, riferendo alla prima consultazione degli stessi per la convalida del proprio operato. In caso di particolare gravità e di urgenza conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi a persone di speciale competenza. Decide sulle materie non contemplate del presente Statuto fra i compiti degli altri Organi sociali.
PROBIVIRI
Art. 20
I probiviri sano eletti dall’assemblea in numero di tre anche tra non soci. Durano in carica due anni e sono rinnovabili. Possono essere eletti solo coloro che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.
Il collegio dei Probiviri ha funzioni ispettive sulla gestione amministrativa della associazione, e ne riferisce all’assemblea, può partecipare senza voto alle riunioni degli organi collegiali.
In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel proprio seno il proprio presidente.
Il collegio dei Probiviri potrà rinviare con motivazione le deliberazioni del consiglio il quale sarà tenuto a recepire le nuove deduzioni. In caso di persistente contrasto il Collegio potrà appellarsi al Comitato d’Onore e in caso di contrasto sulle decisioni di questo, o in sua assenza, all’Assemblea.
Art 21
Tutte le cariche in seno all’associazione sono gratuite. Verranno rimborsate le spese sostenute per I’espletamento di funzioni attinenti le cariche sociali ricoperte.
Art. 22
Le entrate dell’associazione sono costituite:
- a) dalle quote associative e dai contributi straordinari versati dagli associati nella misura
- deliberata annualmente dalla assemblea per ciascuna tipologia associativa;
- b) da contributi di Enti pubblici e privati;
- e) dai ricavi di attività imprenditoriali commerciali di cui all’oggetto sociale;
- d) da contributi vari ed eventuali.
Art. 23
L’esercizio sociale ha inizio il 1 Aprile e termina il 31 Marzo di ogni anno. Il rendiconto economico ed il bilancio preventivo dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Art. 24
L’approvazione della quota associativa da parte dell’assemblea costituisce titolo valido per la richiesta anche coattiva del contributo annuale dovuto dai soci.
CLAUSOLA ARBITRALE
Art. 25
In caso di contrasto tra gli organi dell’Associazione, di contrasti sulla interpretazione delle norme del presente statuto o di contrasti fra i soci, su materie anche non contemplate in questo statuto, su materie che sono attinenti a diritti reali ed azioni possessorie relative ad immobili siti nelle località di Capojale e Isola Varano i soci si impegnano, prima di deferire la controversia all’Autorità Giudiziaria, a iIIustrare i punti di contrasto ad un arbitro unico il quale, previa richiesta congiunta o disgiunta di tutte le parti coinvolte, potrà emettere una decisione secondo equità ed in modo imparziale, indipendentemente dall’esito dell’instaurando giudizio ordinario.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 26
Lo scioglimento della associazione può avere luogo in seguito a deliberazione dell’assemblea straordinaria dei soci con il voto di almeno due terzi dei soci.
LIQUIDAZIONE
Art. 27
Addivenendosi in qualunque tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento dell’associazione, I’assemblea stabilirà le modalità di liquidazione e nominerà i liquidatori determinandone i poteri.
Art. 28
L’assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo potrà emanare regolamenti applicativi del presente statuto purché non in contrasto can lo stesso. La gerarchia delle fonti del diritto interne alla Associazione è la seguente:
- 1. lo statuto sociale;
- 2. le deliberazioni dell’assemblea straordinaria;
- 3. i regolamenti;
- 4. le deliberazioni della assemblea ordinaria;
- 5. le deliberazioni del consiglio direttivo;
- 6. i provvedimenti urgenti del presidente.
Il collegio dei probiviri avrà potere di verifica di legittimità sulle deliberazioni dell’associazione.
Il collegio potrà rinviare all’assemblea le deliberazioni in contrasto con lo statuto o con deliberazioni dell’assemblea straordinaria; potrà riformare, per questioni di legittimità e non di merito, le deliberazioni del consiglio.
Art. 29
Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.